240 articoli, nemmeno uno che vieti la guida con le infradito: nel Codice della Strada non c’è traccia di prescrizioni sulle calzature da usare in auto.
Risultato: si può guidare infradito, ciabatte, tacchi vertiginosi. Al massimo, un agente delle Forze dell’ordine può contestare un comportamento irregolare solo in base a due articoli del Codice della strada generici. Il primo è l'articolo 140, comma 1, che recita: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Che è un principio informatore della circolazione. Mentre l’articolo 169, comma 1, stabilisce che “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. Altrimenti, multa di 80 euro e taglio di un punto della patente. Ma come fa un poliziotto a dimostrare che delle calzature hanno impedito la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre? C’è la prova che le infradito, le ciabatte o i tacchi alti hanno inciso negativamente sulla sicurezza?
Attenzione, però: se il guidatore con le infradito o con i tacchi causa un incidente e intervengono le Forze dell’ordine, può darsi che nel verbale venga indicato che il tipo di calzatura utilizzata dal conducente era inappropriato.
E qui la palla passa all’Assicurazione che deve risarcire il danneggiato: se si riesce a dimostrare che il tacco ha impedito di frenare, incastrandosi sotto il pedale; o che l’infradito non ha permesso di reagire per tempo e con la dovuta energia; allora la Compagnia potrebbe riconoscere un rimborso ridotto. In funzione di quanto la calzatura impropria ha influito sul sinistro.
In seguito a controversie sui risarcimenti, si è perfino giunti a discuterne in Cassazione, che si è pronunciata (peraltro in modo condivisibile) a sfavore degli automobilisti.
Leggete infatti quanto deciso dalla Cassazione penale, sezione IV, con sentenza del 24 maggio 1978, numero 6401: “Lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa”.
Ossia, non è una coincidenza che la calzatura inadatta abbia causato un guaio: è colpa del guidatore, che doveva saperlo prima di mettersi al volante.
Se chi guidava con calzature improprie ha addirittura causato un incidente mortale? Il rischio è di dover contribuire al risarcimento assicurativo, con decine di migliaia di euro che ballano. Le possibili accuse? Imprudenza: assenza o inadeguata attenzione e valutazione della situazione.
Oppure inavvedutezza: mancanza del riguardo degli interessi altrui. O anche negligenza: scarsa attenzione solerzia. O perfino imperizia: insufficiente preparazione di cui il soggetto non ha voluto tener conto. Il nostro consiglio, quindi, è di guidare solo con calzature adatte e comode, sia nei viaggi estivi sia per i piccoli spostamenti.
In Italia è prescrizione di legge, a partire dal 2002, azionarli su strade extraurbane e autostrade
"Vetture molto costose possono avere lo stesso effetto che produce, in natura, la brillante coda dei pavoni"
Applicazioni specifiche per Android e Blackberry consentono di collegarsi e interagire con la propria auto in qualsiasi momento.
Nuovo Guinness World Records 2011 per la maggior distanza coperta con un pieno di carburante: 2.545 chilometri.
Toro dorato su scudetto nero: state pensando al Marchio Lamborghini? Vi sbagliate.