1. Oggetto e ambito applicativo
1.1 Le presenti Condizioni Generali (GT&Cs) sono valide per tutti i rapporti commerciali tra eBay (UK) Limited, eBay Advertising Group Deutschland, Marktplatz 1, D-14532 Europarc Dreilinden, Germany (“EAG”) e i clienti inserzionisti o le agenzie pub-blicitarie (“il Cliente” o i “Clienti”), relativamente ai servizi di marketing online (“pubblicità online”) forniti da EAG.
EAG è responsabile del marketing dei seguenti siti web:
(inclusi tutti i siti web associati, indicati come “siti e-Bay”) e
(inclusi tutti i siti web associati, indicati come “siti mobile”) nonché
(inclusi tutti i siti web associati, indicati come “siti web eBay Annunci Italia”).
EAG è responsabile di fornire supporto e consulenza in loco ai Clienti, nonché di coordinare e gestire la realizzazione dei servizi di marketing prenotati sui siti web eBay, mobile ed eBay Annunci Italia, o sui siti web connessi ai siti predetti, incluse forme speciali di pubblicità (come “Portali dei Partner”, “Contenuti Particolari”, ecc.) e le newsletter via posta elettronica a disposizione degli utenti dei siti web (nell’insieme, lo “spazio pubblicitario”). EAG e le società che gestiscono i siti web eBay (“eBay”), mobile (“mobile”) e eBay Annunci Italia (“Marktplaats”) sono società collegate ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e segg. della Legge tedesca sulle Società per Azioni.
1.2 Le condizioni generali o altre condizioni contrattuali standard del Cliente o di terzi non avranno alcuna validità, anche nel caso in cui EAG non si opponga esplicitamente ad esse nei singoli casi.
2. Conclusione del Contratto
2.1 Un contratto tra EAG e il Cliente per la fornitura di servizi pubblicitari online è concluso quando EAG accetta un’offerta scritta presentata dal Cliente in base a una proposta, sempre non vincolante, da parte di EAG (“contratto individuale”). Non è necessario che la dichiarazione di accettazione pervenga al Cliente. Lo specifico contratto individuale in questione dovrà contenere l’indicazione dell’ambito delle prestazioni e delle condizioni contrattuali adeguate alle circostanze di ciascun singolo caso. Qualora le clausole di un contratto individuale divergano da quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali, prevarranno le clausole del contratto individuale.
2.2 Qualora il Cliente sia un’agenzia pubblicitaria, EAG concluderà il contratto con la stessa soltanto se il cliente inserzionista, per conto del quale l’agenzia colloca la pubblicità presso EAG, sia indicato per nome. Lo stesso criterio si applica quando il Cliente desidera concludere il contratto con EAG mediante un intermediario pubblicitario che non agisca in proprio nome. In ogni caso, EAG avrà il diritto di chiedere all’intermediario pubblicitario prova delle istruzioni ricevute dal medesimo per l’esecuzione della transazione.
2.3 Nel caso in cui EAG rifiuti l’offerta fatta da un cliente di concludere un contratto di pubblicità online, EAG comunicherà tempestivamente al cliente interessato tale rifiuto.
3. Obblighi del Cliente
3.1 Il Cliente è tenuto a verificare la liceità delle infor-mazioni, dei dati, dei file, del contenuto e di altro materiale (di seguito il “materiale pubblicitario”), inclusi i collegamenti al materiale pubblicitario contenuto in altri siti web, e sarà responsabile in via esclusiva della liceità del materiale pubblicitario messo a disposizione per la pubblicazione.
3.2 Il Cliente dovrà concepire e predisporre il materiale pubblicitario in maniera tale che esso non violi le disposizioni di legge, i divieti ufficiali o la moralità pubblica. In particolare, il Cliente non potrà consegnare materiale pubblicitario che
3.3 Il Cliente garantisce il rispetto di quanto sopra e assicura che il materiale pubblicitario da consegnare è libero da diritti di terzi che potrebbero rappresentare un ostacolo all'uso dello stesso così come definito nel contratto e che è esente da altri diritti di terzi, in parti-colare diritti su marchi commerciali, diritti di brevetto o diritti d'autore. Ciò attiene, in particolare, al diritto del Cliente di utilizzare (articolo 7) il materiale pubblicitario fornito e destinato alla pubblicazione in conformità al presente contratto ai fini della realizzazione prevista.
3.4 Il Cliente garantisce il rispetto di quanto sopra e conferma di avere il diritto di utilizzare i collegamenti ad altri contenuti che possano essere integrati nel proprio materiale pubblicitario.
3.5 Il Cliente s’impegna a fornire il materiale pubblicitario necessario per la pubblicità online a proprie spese fino alla data stabilita nel contratto individuale o -qualora nessuna data sia stata stabilita nel contratto individuale- non oltre i cinque giorni lavorativi precedenti la data di pubblicazione concordata, in condizioni complete e perfette e in conformità agli accordi contrattuali. Il Cliente s’impegna a garantire che il materiale pubblicitario sia idoneo agli scopi convenuti, in particolare alla presentazione su schermo in ambiente appropriato e che corrisponda al tipo e alle dimensioni concordate nel contratto individuale. La pubblicità dovrà corrispondere alle specifiche tecniche di DoubleClick DART pertinenti in ciascun caso. Il Cliente potrà ottenere tali specifiche da EAG su richiesta. Nel caso in cui nel materiale pubblicitario fornito siano contenuti dei collegamenti, il Cliente dovrà indicarne in anticipo i rispettivi indirizzi target (URL). Qualora il Cliente non rispetti la data concordata e, quindi, sia possibile pubblicare la pubblicità online in ritardo ovvero non sia possibile pubblicarla affatto, ciò non pregiudicherà il diritto di EAG di pretendere il pagamento totale del compenso pattuito. Qualora non sia più possibile pubblicare la pubblicità online, EAG dovrà tenere conto delle somme che avrà risparmiato come conseguenza del fatto di non aver dovuto adempiere le proprie obbligazioni o delle somme che avrà acquisito o che colposamente abbia omesso di acquisire in conseguenza dell’utilizzo alternativo delle risorse liberate.
3.6 Ciascuna delle parti indicherà all’altra parte il no-minativo di un proprio dipendente da contattare per tutte le questioni relative alla fornitura della pubblicità online.
3.7 Il Cliente è tenuto a eseguire l’efficace manuten-zione degli URLs indicati, ai quali si intende collegare la pubblicità online, per tutta la durata del periodo di collocamento di tale pubblicità. Il Cliente dovrà garantire che le pagine Internet e i documenti per i quali sono forniti i collegamenti siano accessibili in conformità allo stato dell’arte per tutta la durata del periodo di collocamento della pubblicità online. Qualora una delle parti scopra un errore nel collegamento della pubblicità online, dovrà informare la controparte senza irragionevole ritardo. EAG potrà sospendere il collocamento della pubblicità online fintantoché dura l’errore di collegamento, se tale errore è stato causato dal Cliente.
3.8 Qualora il Cliente esegua i propri doveri di collaborazione soltanto in parte o non li esegua affatto, l’obbligo di EAG di fornire quei servizi che senza la collaborazione del Cliente non possono essere resi, o possono essere resi soltanto con costi aggiuntivi irragionevoli, sarà sospeso per la durata dell’inadempimento del Cliente. Qualsiasi costo ag-giuntivo derivante dalla mancata collaborazione del Cliente dovrà essere pagato dal Cliente stesso in conformità ai prezzi concordati nel contratto in questione, oppure, qualora non sia pattuito alcun prezzo in quella sede, su base temporale in conformità alle tariffe generali di EAG applicabili nel momento in cui il costo è sostenuto. Le spese dovranno essere rimborsate. In ogni caso, rimarrà impregiudicato ogni diritto di EAG, previsto dalla legge, di annullare o risolvere il contratto.
4. Servizi forniti da EAG
4.1 EAG s’impegna, in base alle presenti Condizioni Generali, a consegnare il materiale pubblicitario messo a disposizione dal Cliente e destinato alla pubblicazione, ai sensi del contratto individuale in questione, per gli scopi e per il periodo concordati. EAG avrà il diritto di modificare il formato, le dimensioni e le proprietà tecniche del materiale pubblicitario nella misura in cui EAG, eBay, mobile o Marktplaats riterranno che ciò sia necessario per la consegna del materiale pubblicitario e ragionevole per il Cliente, avuto riguardo agli interessi di EAG, eBay, mobile o Marktplaats. Qualora EAG, eBay, mobile o Marktplaats ritengano necessario modificare il contenuto del materiale pubblicitario (per esempio, a causa del carattere totalmente o parzialmente illecito del contenuto), dovranno ottenere il consenso del Cliente per poter agire in tal senso. Qualsiasi ritardo nei servizi prestati da EAG, che sia riconducibile a quanto sopra, sarà imputabile al Cliente.
4.2 Il collocamento della pubblicità online sarà eseguito soltanto per il periodo concordato nel contratto individuale e/o fino al raggiungimento del numero massimo di visualizzazioni pubblicitarie (contatti visuali degli utenti Internet con la pubblicità online), visualizzazioni di pagine (recuperi delle pagine Internet nelle quali è collocata la pubblicità online) o dei click pubblicitari (click degli utenti Internet sulla pubblicità online) indicati nel contratto.
4.3 Nella misura in cui EAG avrà garantito al Cliente un numero particolare di visualizzazioni pubblicitarie, visualizzazioni di pagine o click pubblicitari entro un periodo particolare per un pezzo di pubblicità online e il numero così garantito non sia stato completamente raggiunto in detto periodo, EAG avrà la facoltà, ma non l’obbligo, di continuare a collocare la pubblicità online in questione e di consegnare successivamente il numero ancora mancante di visualizzazioni pubblicitarie, visualizzazioni di pagine o click pubblicitari. Le scadenze di tali consegne ritardate saranno concordate con il Cliente tenendo conto dei legittimi interessi di entrambe le parti.
Qualora il numero concordato non sia successivamente raggiunto entro il termine previsto per ritardata consegna, il Cliente avrà il diritto di ridurre il compenso in misura proporzionale alle visualizzazioni pubblicitarie, alle visualizzazioni di pagine e ai click pubblicitari non consegnati.
4.4 Il Cliente, nonostante ogni divergente accordo contenuto nel contratto individuale in questione, non avrà alcun diritto alla pubblicazione del materiale pubblicitario in spazi particolari. Qualora EAG modifichi o abbandoni rispettivamente taluni formati e spazi di collocamento del materiale pubblicitario, o introduca nuovi formati o spazi, avrà il diritto di scambiare tali formati o spazi con altri formati o spazi aventi il medesimo volume pubblicitario complessivo.
4.5 Nella misura in cui il materiale individuato e consegnato per la pubblicazione dal Cliente non sia chiaramente riconoscibile come pubblicità, EAG avrà il diritto di identificare il materiale come pubblicitario e, in particolare, di contrassegnarlo con l’espressione “Inserzione pubblicitaria” o con altra indicazione analoga e/o di separarlo materialmente da qualsiasi contenuto editoriale per renderne evidente la natura pubblicitaria.
4.6 Al termine della pubblicità online, EAG non sarà tenuta a trasferire al cliente il materiale pubblicitario consegnato per la realizzazione della pubblicità online, né sarà tenuta a conservarlo.
4.7 EAG non sarà tenuta a creare grafici o copie pub-blicitarie per il Cliente. Nella misura in cui EAG fornisca servizi di tal genere in base a un accordo singolo contenuto nel rispettivo contratto individuale, tali servizi dovranno essere remunerati separatamente in base alle tariffe orarie concordate nel contratto individuale o, in assenza di tale accordo, in base alle tariffe orarie di EAG in vigore.
4.8 EAG avrà la facoltà di posticipare o annullare completamente una data prevista per la pubblicazione di una pubblicità online, se un servizio nel cui ambito la pubblicazione dovrebbe aver luogo non sia disponibile alla data concordata o se a tale data circostanze tecniche impediscano detta pubblicazione, a condizione che EAG, eBay, mobile o Markplaasts non siano responsabili per tali impedimenti. Qualora sia possibile rinviare il collocamento a una data successiva, EAG terrà in considerazione gli interessi del Cliente dei quali sia a conoscenza, per quanto ragionevole e possibile.
4.9 Qualora EAG e il Cliente abbiano concordato for-mati pubblicitari particolari (“Portale del Partner ” o “Contenuto Particolare”) si applicheranno le seguenti condizioni aggiuntive alle presenti Condizioni generali:
a) Qualora EAG e il Cliente abbiano concordato me-diante un contratto individuale la consegna di un Por-tale del Partner, EAG fornirà al Cliente per la durata del contratto un inline frame (“iframe”) che sarà ospitato dal Cliente e integrato da EAG nei siti web eBay, mobile o eBay Annunci Italia, come convenuto tra le Parti. L’integrazione del materiale pubblicitario nell’iframe sarà eseguita dal Cliente, sotto la sua e-sclusiva responsabilità. EAG non avrà accesso al materiale pubblicitario. In modo conforme, si applicheranno gli obblighi del Cliente previsti dall’articolo 3 delle presenti Condizioni generali. Qualora il Cliente (o, nel caso in cui esso sia un’agenzia pubblicitaria, l’inserzionista che ha ingaggiato il Cliente) sia un utente registrato dei siti web eBay, mobile o eBay Annunci Italia, il Cliente (o l’inserzionista) avrà il diritto di collegarsi dal Portale del Partner alle liste degli account rispettivamente dei siti web eBay, mobile ed eBay Annunci Italia, o di esporre tali liste nel Portale del Partner. Il Cliente conviene di apporre un contrassegno accessibile al pubblico sul Portale del Partner per l’intera durata del contratto, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5 della Direttiva UE sul commercio elettronico (2000/31/EC) e ad ogni disposizione normativa locale applicabile. Qualora il Portale del Partner consenta agli utenti di inserire i loro dati e di trasmetterli al Cliente (o, nel caso in cui il Cliente sia un’agenzia pubblicitaria, all’inserzionista che ha ingaggiato il Cliente), il Cliente sarà responsabile nei confronti di EAG, indipendentemente dalla configurabilità di una colpa, per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili, avuto riguardo in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle leggi riguardanti la protezione dei dati.
Il Cliente sarà responsabile in via esclusiva delle co-municazioni con gli utenti circa le richieste di informa-zioni sul Portale del Partner e sulle merci e sui servizi offerti o promossi sul Portale del Partner, nonché della debita esecuzione degli accordi stipulati tra l’utente e il Cliente (oppure, nel caso in cui il Cliente sia un’agenzia pubblicitaria, l’inserzionista che ha ingaggiato il Cliente). In modo conforme, si applicherà l’articolo 8 delle presenti Condizioni Generali. Qualora EAG e il Cliente concordino sulla consegna di materiali pubblicitari online aggiuntivi per la promozione del Portale del Partner, tutti i materiali saranno collegati a tale Portale, salvo quanto diversamente convenuto per iscritto (sarà sufficiente l'invio di un messaggio di posta elettronica).
b) Qualora EAG e il Cliente abbiano concordato me-diante un contratto individuale la consegna di un Contenuto Particolare, EAG garantirà per la durata del contratto l’integrazione di un sito a tema che presenti il contenuto editoriale e che sarà accessibile da parte degli utenti attraverso i siti web eBay, mobile o eBay Annunci Italia, come convenuto tra le Parti. Il contenuto del Contenuto Particolare sarà realizzato e integrato da EAG a proprie spese e a propria libera discrezione editoriale. Lo stile e il layout del Contenuto Particolare saranno soggetti alla libera discrezione di EAG, avuto riguardo ai legittimi interessi del Cliente (o ai legittimi interessi dell’inserzionista qualora il Cliente sia un’agenzia pubblicitaria). Qualora EAG e il Cliente concordino sulla consegna di materiali pubblicitari online aggiuntivi per la promozione del Contenuto Parti-colare, tutti i materiali pubblicitari saranno collegati al sito web del Cliente (o del sito web dell’inserzionista qualora il Cliente sia un’agenzia pubblicitaria), salvo quanto diversamente convenuto per iscritto (sarà sufficiente l'invio di un messaggio di posta elettronica).
5. Rifiuto o interruzione di pubblicità online
5.1 EAG avrà il diritto di rifiutare in tutto o in parte il materiale pubblicitario presentato per la pubblicazione dal Cliente, nel caso in cui tale materiale abbia un contenuto illecito o immorale, ai sensi dell’articolo 3.2, o violi i diritti di terzi, ai sensi dell’articolo 3.3.
5.2 L’articolo 5.1 si applica anche quando il materiale pubblicitario non sia fornito a EAG dal Cliente per il collocamento sui siti web di eBay, mobile o eBay An-nunci Italia (inclusi i formati pubblicitari particolari e le newsletter), ma al contrario sia messo a disposizione dal Cliente su un server pubblicitario diverso scelto dal Cliente e sia integrato nei siti eBay, mobile o eBay Annunci Italia soltanto tramite un collegamento. Il Cliente non potrà modificare o sostituire tale materiale pubblicitario senza il preventivo assenso scritto di EAG.
5.3 EAG avrà inoltre il diritto, secondo le condizioni preliminari indicate nell’articolo 5.1, di rimuovere, in tutto o in parte, provvisoriamente o definitivamente, il materiale pubblicitario già pubblicato, o nel caso dell’articolo 5.2, di disabilitare il relativo collegamento. Ciò si applica anche qualora il Cliente modifichi successivamente il materiale pubblicitario che sia stato già pubblicato e le condizioni preliminari dell'articolo 5.1 siano state soddisfatte.
5.4 Qualora vi sia il ragionevole sospetto che il mate-riale pubblicitario fornito dal Cliente abbia un contenuto illecito ai sensi dell’articolo 3.2 o violi i diritti dei terzi ai sensi dell’articolo 3.3, EAG avrà il diritto di rifiutare la pubblicità online o di interrompere la pubblicazione della stessa fino a quando il Cliente avrà rilasciato una dichiarazione e la questione sia stata chiarita, o fino a quando il Cliente riesca a dissipare detto sospetto. Un ragionevole sospetto in questo senso ricorrerà in particolare quando il sospetto sia stato indotto da procedimenti ufficiali o da indagini penali oppure quando vi siano fondati motivi per ritenere che tali procedimenti saranno avviati a breve. Lo stesso vale qualora EAG sia obbligata da un terzo ad astenersi da un ulteriore collocamento della pubblicità online perché detta pubblicità è illecita o immorale o viola i diritti di terzi, a condizione che i diritti dei terzi non siano manifesta-mente, e per EAG palesemente, infondati. EAG comunicherà tempestivamente al Cliente il rifiuto o il blocco della pubblicità online, specificando i motivi di tale linea di condotta.
5.5 In modo conforme, si applicano gli artt. da 5.1 a 5.4 qualora il materiale pubblicitario fornito e destinato alla pubblicazione dal Cliente contenga collegamenti a un contenuto illecito o immorale ai sensi dell’articolo 3.2 o a un contenuto che violi i diritti di terzi ai sensi dell’articolo 3.3.
5.6 EAG si riserva inoltre il diritto di rifiutare forme particolari di pubblicità online a causa del contenuto, delle origini o della qualità tecnica delle stesse in base a principi uniformi e realmente giustificati qualora il collocamento delle stesse sia irragionevole per EAG o una delle sue collegate ai sensi degli articoli 15 e segg. della Legge tedesca sulle Società per Azioni.
5.7 EAG non avrà alcun obbligo di controllare il mate-riale pubblicitario o i collegamenti richiamati da tale materiale, incluso il contenuto di tali collegamenti. Qualsiasi controllo svolto da EAG non esonererà il Cliente dalla responsabilità assunta per il materiale pubblicitario o per i collegamenti richiamati da tale materiale, incluso il contenuto di tali collegamenti.
6. Compenso, liquidazione e imposte
6.1 Il compenso che il Cliente dovrà corrispondere per i servizi resi da EAG risulta dal contratto individuale tra EAG e il Cliente concluso di volta in volta.
6.2 Nella misura in cui il compenso sia calcolato in base al TCP (prezzo per mille contatti, calcolato per 1000 visualizzazioni di pagine o visualizzazioni pubblicitarie) o per click pubblicitario (costo per click = CPC), EAG informerà il Cliente su richiesta in merito al relativo numero di visualizzazioni pubblicitarie, visualizzazioni di pagine o click pubblicitari e alla percentuale di click (= rapporto tra i click pubblicitari e le visualizzazioni pubblicitarie o visualizzazioni di pagine) per i siti web eBay, mobile o eBay Annunci Italia o in merito alle newsletter sulle quali è collocata la pubblicità online del Cliente.
6.3 L’unico fattore affidabile per il calcolo della quantità di visualizzazioni pubblicitarie, visualizzazione di pagine o click pubblicitari consegnati al cliente inserzionista, nonché per la percentuale di click, sarà rappresentato dalle attività informative di EAG (registrate dal server della pubblicità di EAG). Qualora il cliente inserzionista abbia computato un numero differente di vi-sualizzazioni pubblicitarie, visualizzazioni di pagine, click pubblicitari o percentuali di click con il proprio server, tale numero non sarà preso in considerazione. Quanto detto non si applica qualora il computo eseguito dal Cliente e da EAG diverga in maniera dimostrabile e in misura superiore al 10%. In tali casi le parti giungeranno a un accordo sulla quantità computata che sarà vincolante ai fini del rapporto contrattuale.
a) Qualora le pertinenti unità commerciali non rie-scano a raggiungere un accordo sulla quantità definitiva computata entro quindici giorni, riporteranno la controversia ai rispettivi organi direttivi delle parti.
b) Qualora gli organi direttivi delle parti non riescano a raggiungere un accordo sulla quantità definitiva computata entro altri quindici giorni, le parti faranno ricorso al collegio arbitrale del
Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik e.V.
Prof. Dr. Jürgen W. Goebel
Schöne Aussicht 30
61348 Bad Homburg v.d.H.
Germania
Tel.: +49 (0)6172/920930
Fax: +49 (0)6172/920933
Indirizzo di posta elettronica: schlichtung@dgri.de
Pagina iniziale: http://www.dgri.de
per risolvere la controversia in conformità alle norme arbitrali così come modificate al momento dell’avvio della procedura arbitrale.
c) La prescrizione del diritto di azione derivante dalla situazione commerciale oggetto dell’arbitrato sarà sospesa dalla richiesta di arbitrato fino alla fine della procedura di conciliazione. In maniera analoga, si applicherà l’articolo 203 del Codice civile tedesco (BGB), secondo cui la prescrizione del diritto d’azione è sospesa durante le negoziazioni fino a quando una delle parti non interrompe tali negoziazioni e in base al quale la prescrizione del diritto d’azione si verifica tre mesi dopo la fine della sospensione al più presto.
d) Qualora una delle parti non sia soddisfatta della decisione arbitrale assunta dal collegio arbitrale, potrà ricusare tale collegio e far valere le proprie ragioni innanzi a un tribunale.
6.4 Salvo quanto diversamente convenuto nel contratto individuale, EAG addebiterà il compenso pattuito per i servizi resi dopo che la pubblicità online in questione sia stata portata a termine. Qualora la durata della pubblicità online sia superiore a un mese e il compenso mensile sia stato concordato, EAG potrà addebitare il compenso pattuito alla fine del mese di riferimento. L’importo pattuito sarà pagato all'atto dell'emissione della fattura e dovrà essere corrisposto senza detrazioni su un conto indicato da EAG entro 14 (quattordici) giorni. Qualora il Cliente non paghi l’importo dovuto entro la scadenza, dovrà corrispondere le spese di sollecito e di lavorazione sostenute da EAG per ottenere il pagamento. Per il resto, si applicano le disposizioni di legge sull’insolvenza.
6.5 Il Cliente potrà compensare i propri crediti con quelli di EAG soltanto se tali crediti siano stati ricono-sciuti da EAG o da una sentenza dichiarativa.
6.6 EAG si riserva il diritto di concedere per iscritto ai singoli clienti uno sconto al raggiungimento di un particolare volume di prenotazioni.
a) Qualora lo sconto sia concesso in base a un vo-lume di prenotazioni da raggiungere mensilmente, esso sarà incluso nella relativa fattura mensile e sarà applicato per l’intero volume di prenotazioni mensili.
b) Qualora al Cliente sia concesso uno sconto nel caso di raggiungimento di un particolare volume di prenotazioni per un periodo superiore a un mese (per esempio un anno), il Cliente stesso, al raggiungimento di tale volume di prenotazioni, riceverà lo sconto esclusivamente per il volume di prenotazioni eccedente il limite convenuto.
c) Qualora il Cliente, in deroga all’articolo 6.6 (b), ottenga uno sconto da EAG al momento della prima prenotazione di pubblicità partendo dal presupposto che il Cliente, entro un periodo determinato, raggiunga un volume di prenotazioni soggetto a uno sconto globale, il Cliente stesso s’impegna a restituire l’importo risparmiato sotto forma di sconto se non si dimostrerà in grado di generare il volume di prenotazioni concordato in origine entro la fine del periodo convenuto.
6.7 EAG non riconoscerà alcun accordo di sconto di cui sopra nel caso di collocamenti pubblicitari collettivi. Ricorrono i collocamenti pubblicitari collettivi quando varie società operano assieme sotto il nome di un singolo cliente inserzionista o di una singola agenzia pubblicitaria, quando prenotano servizi presso EAG. Ciò vale anche nel caso di diverse società facenti parte tutte del medesimo gruppo. Qualora l’esistenza di un collocamento pubblicitario collettivo diventi nota solo dopo che EAG abbia già concesso uno sconto, quest’ultima potrà chiedere il rimborso dello sconto che era stato erroneamente concesso.
6.8 Tutti i prezzi pattuiti sono rigorosamente netti e dovranno essere pagati a EAG con la maggiorazione dell’aliquota IVA obbligatoria.
7. Concessione dei diritti di utilizzo
7.1 Il Cliente concede a EAG e alle sue collegate ai sensi degli articoli 15 e segg. della Legge sulle Società per Azioni, per i fini previsti dal presente contratto e limitatamente al periodo contrattuale convenuto nel rispettivo contratto individuale, il diritto non esclusivo, valido in tutto il mondo e comprensivo del diritto di cedere o concedere sub licenze alle società collegate di EAG ai sensi degli articoli 15 e segg. della Legge tedesca sulle Società per Azioni, di integrare il materiale pubblicitario consegnato a EAG nell’ambito delle attività di pubblicità online nello spazio pubblicitario concordato (siti web eBay, mobile e Marktplaats rispettivamente, inclusi gli speciali formati pubblicitari e le newsletter), di presentare e pubblicare lo stesso in tale spazio e di renderlo accessibile e diffonderlo presso il grande pubblico e i gruppi chiusi di utenti mediante reti di comunicazione fisse e mobili nei luoghi e tempi da loro scelti per fini di uso contemporaneo o successivo - oltre che prontamente recuperabile - e di riprodurre il materiale pubblicitario per gli scopi di cui sopra. La concessione dei diritti di cui sopra inoltre includerà, in modo particolare, il diritto di utilizzare il materiale pubblicitario:
a) nell’ambito delle telecomunicazioni, servizi tele-media (per esempio servizi online, servizi elettro-nici push-and-pull, quali email, SMS, MMS);
b) in ciascun caso incluse tutte le tecnologie digitali e analogiche di trasmissione e recupero, in particolare a mezzo cavo, radio, reti satellitari fisse e mobili e microonde utilizzando tutti i metodi (in particolare, GSM, GPRS, UMTS, WAN, LAN, WLAN, banda larga, ecc.);
c) utilizzando tutti i protocolli e le lingue (in particolare TCP-IP, IP, HTTP, WAP, HTML, c-HTML, XML ecc.);
d) inclusa la riproduzione, lo scarico e l’immagazzinamento su qualsiasi apparecchiatura di ricezione quali, in particolare, computer fissi e mobili, televisori, decodificatori, (dischi fissi) videoregistratori, telefoni cellulari e assistenti digitali personali (PDAs);
e incluso
e) il diritto di modificare il materiale pubblicitario in conformità con le clausole del presente contratto e di utilizzare tali versioni modificate in conformità con il presente articolo 7 e
(f) il diritto sulle banche dati, in particolare il diritto di registrare il materiale pubblicitario ceduto e le versioni modificate di tale materiale in un formato riconosciuto dal computer e di immagazzinarlo elettronicamente in una banca dati interna, anche se ciò non è utile all’uso personale dell’operatore della banca dati, ai sensi dell’articolo 53 della Legge tedesca sul Diritto d'Autore (UrhG).
7.2 La concessione dei diritti di cui sopra si riferisce anche, in particolare, ai diritti d’autore esistenti e ai diritti d’autore accessori applicabili al materiale pubblicitario, ai diritti d’immagine, ai diritti di portare nomi e titoli, ai diritti di marchio e ad altri diritti di identificazione.
8. Risarcimento contro richieste di terzi
Nella misura in cui i terzi, inclusi gli organismi statali (per esempio, l’autorità giudiziaria), avanzino richieste nei confronti di EAG e/o nei confronti delle sue collegate ai sensi degli articoli 15 e segg. della Legge sulle Società per Azioni a causa di una violazione (a) dei diritti di proprietà industriale (per esempio, diritti di brevetto o di marchio), diritti d’autore o diritti d’altro genere (per esempio, diritto all’immagine) o (b) delle disposizioni di legge (per esempio, diritto penale, legge sulla tutela dei minori, legge sulla concorrenza sleale) in conseguenza dell’uso conforme al contratto del materiale pubblicitario fornito e destinato alla pubblicazione nella campagna pubblicitaria online da parte del Cliente e/o in conseguenza del contenuto delle pagine Internet e dei documenti ai quali tale materiale pubblicitario è collegato in conformità agli URLs indicati dal Cliente, quest’ultimo s’impegna a manlevare e tenere indenne EAG e/o le sue collegate ai sensi degli articoli 15 e segg. della Legge delle Società per Azioni, da tali richieste (per l’importo della sanzione inflitta o della pena pecuniaria imposta nel caso di violazione di regolamenti pubblici) e dai costi ragionevoli delle cause e delle difese legali (inclusi i costi di consulenza e rappresentanza legale). EAG e/o le sue collegate ai sensi degli articoli 15 e seguenti della Legge sulle Società per Azioni s’impegnano a non riconoscere richieste di tal genere formulate da terzi senza il consenso del Cliente e a non raggiungere accordi transattivi al riguardo con i terzi. Il Cliente, tuttavia, potrà rifiutare il proprio consenso soltanto per giusta causa. Detto obbligo di manlevare e tenere indenne EAG non si applica se il Cliente non ha avuto alcuna responsabilità nelle violazioni di cui ai punti (a) o (b). Le limitazioni di responsabilità di cui all’articolo 10 non si applicano all’obbligo di manlevare e tenere indenne EAG ivi previsto. Le disposizioni precedenti non si applicano alle richieste di risarcimento formulate in forza di perdite o danni che vadano oltre a quanto esposto sopra.
9. Garanzia/Forza maggiore
9.1 EAG metterà i siti web di eBay, mobile e eBay Annunci Italia rispettivamente a disposizione per la pubblicità online in conformità all’attuale stato dell’arte.
9.2 EAG limiterà temporaneamente la disponibilità dei siti web eBay, mobile e eBay Annunci Italia rispettivamente qualora ciò sia necessario per rispettare i limiti di capacità, la sicurezza o l’integrità dei server o per eseguire interventi tecnici, o ai fini della corretta e migliore prestazione dei servizi (lavori di manutenzione). In tali casi, EAG terrà conto dei legittimi interessi del Cliente, per esempio fornendo informazioni in anticipo.
9.3 Tutti i servizi offerti su Internet potrebbero essere compromessi, in particolare, da circostanze tecniche, mancanza di produttività e/o di connessione, difetti dell’hardware e del software e dall’influenza di terzi le cui azioni non possano essere attribuite a EAG, eBay, mobile o Marktplaats (per esempio, in conseguenza di virus o attacchi ai servizi). Le parti concordano sul fatto che guasti e/o difetti nella prestazione dei servizi, causati da eventi dei quali EAG, eBay, mobile o Marktplaats non siano responsabili, non daranno luogo ad alcun diritto per il Cliente.
9.4 Ciascuna delle parti sarà esonerata dall’obbligo di eseguire le proprie prestazioni qualora l’esecuzione di tali prestazioni diventi impossibile per causa di forza maggiore. Per causa di forza maggiore s’intendono tutti gli eventi che, anche con la massima cura che si può ragionevolmente pretendere, non possano essere previsti ed evitati dalla parte impossibilitata ad eseguire la prestazione in questione, quali, a titolo esemplificativo, guerre, tumulti popolari, calamità naturali, incendi, atti di sabotaggio di terzi e scioperi in settori del cui regolare funzionamento la parte interessata non è responsabile. L’esonero dall’obbligo di eseguire le proprie prestazioni si applica soltanto per la durata dell’impedimento. Qualora EAG non sia più in grado di prestare i servizi in una data successiva alla cessazione dell’impedimento (per esempio, perché i collocamenti già prenotati sono stati prenotati da un altro cliente), oppure qualora l’impedimento per causa di forza maggiore duri per un periodo superiore a quattordici giorni, ciascuna delle due parti avrà il diritto di terminare il contratto individuale in questione senza preavviso oppure recedere dallo stesso per giusta causa.
9.5 Il Cliente è tenuto a controllare tempestivamente la pubblicità online dopo la pubblicazione della stessa e a comunicare a EAG per iscritto qualsiasi errore percepibile senza irragionevole ritardo e comunque non oltre la settimana successiva alla data di pubblicazione. Qualora il Cliente non effettui la comunicazione secondo tali modalità, la pubblicità online sarà considerata approvata in conformità al contratto, salvo che l’errore non fosse percepibile all’atto del controllo. Qualora un errore nella pubblicità online diventi palese in una data successiva, il Cliente dovrà dare comunicazione di ciò senza irragionevole ritardo all’atto della scoperta, altrimenti la pubblicità online sarà considerata approvata anche alla luce di tale errore.
10. Responsabilità
10.1 Ciascuna delle parti sarà responsabile nei con-fronti dell’altra per perdite o danni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, salvo il caso di viola-zione materiale degli obblighi contrattuali, soltanto se e nella misura in cui le parti, i loro legali rappresentanti, i dipendenti di grado elevato o altri assistenti si siano resi colpevoli di dolo o colpa grave. In caso di violazione degli obblighi contrattuali, le parti saranno ritenute responsabili di tutti gli eventuali comportamenti dolosi delle parti stesse, dei loro legali rappresentanti, dei dipendenti di grado elevato o di altri assistenti.
10.2 Salvo il caso di dolo o colpa grave delle parti, dei loro legali rappresentanti, dei dipendenti di grado elevato o di altri assistenti, la responsabilità delle parti in merito all’ammontare sarà limitata alle perdite o ai danni normalmente subiti in transazioni di tale genere che avrebbero potuto essere previsti all’atto della conclusione del contratto.
10.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave delle parti, dei loro legali rappresentanti, dei dipendenti di grado elevato o di altri assistenti, la responsabilità delle parti per perdite o danni indiretti, in particolare il lucro cessante, sarà limitata per ciascun evento di danno all’importo del compenso che il Cliente sarebbe stato tenuto a pagare a EAG per la pubblicità online durante gli ultimi sei mesi precedenti l’evento dannoso.
10.4 Le esclusioni di responsabilità e le restrizioni specificate sopra non si applicano nel caso in cui le parti adottino garanzie esplicite; per i risarcimenti previsti dalla Legge tedesca sulla Responsabilità del Prodotto (ProdHG); nel caso di occultamento doloso di difetti; per danni derivanti da perdita della vita, lesioni personali o danni alla salute; oppure nel caso di applicabilità di altre disposizioni imperative di legge.
11. Riservatezza
11.1 Le parti s’impegnano a trattare in maniera stret-tamente riservata, per la durata del presente contratto e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, tutte le informazioni ricevute dalla controparte in merito ai propri affari e tutte le informazioni che pervengano alla loro attenzione in merito all’attuazione del presente contratto, in particolare i dati del cliente e del prodotto, i dati tecnici quali i programmi e le interfacce del computer, e i dati finanziari, quali le cifre delle vendite della controparte, i margini e le condizioni di acquisto (le "informazioni riservate"), e a utilizzare le stesse soltanto per eseguire il presente contratto e a non rendere accessibili tali informazioni ai terzi. Anche il contenuto del presente contratto dovrà essere trattato in maniera riservata. Ciascuna delle parti è tenuta a consultare l’altra parte in caso di dubbi circa il trattamento riservato da applicare a una parte specifica delle informazioni. Con riferimento alla segretezza delle informazioni riservate, la parte destinataria delle stesse eserciterà la medesima cura e utilizzerà le medesime forme di salvaguardia che adotta per tutelare le proprie informazioni riservate del medesimo genere e un livello di attenzione almeno pari a quello solitamente utilizzato durante il normale svolgimento dell’’attività. In particolare, per l’assolvimento di quanto sopra, la parte destinataria assumerà iniziative adeguate per tutelare le informazioni riservate da diffusione, riproduzione e uso non autorizzati.
11.2 L’obbligo di osservare il dovere di riservatezza non si applica alle informazioni (a) che erano palese-mente già note alla parte destinataria all’atto della loro divulgazione o (b) che erano già ovvie in linea generale all’epoca, oppure alle informazioni (c) che la parte destinataria dimostri di aver ricevuto da un terzo senza alcun obbligo di trattamento riservato dopo la conclusione del presente contratto, a condizione che tale terzo, trasmettendo tali informazioni, non abbia a sua volta violato l’obbligo di riservatezza assunto nei confronti della parte divulgante, (d) che la parte destinataria dimostri di essere ovvie in linea generale per motivi non imputabili alla parte in questione dopo la conclusione del contratto o (e) che debbano essere divulgate in forza di disposizioni imperative di legge, di sentenze non appellabili di tribunali o di ordini ufficiali. EAG avrà il diritto di trasmettere le informazioni riservate del Cliente alle proprie collegate ai sensi degli articoli 15 e segg. della Legge sulle Società per Azioni per l’esecuzione del presente contratto.
11.3 Le parti non pubblicheranno informazioni di stampa, comunicati stampa, interviste o altre dichiarazioni di carattere pubblico riguardanti la collaborazione prevista, ovvero non porranno le stesse a disposizione di terzi senza il preventivo assenso scritto (anche per posta elettronica) dell’altra parte. Ciascuna parte potrà concedere tale assenso a propria totale discrezione.
12. Limitazioni
Tutte le richieste del Cliente nei confronti di EAG deri-vanti dalla presente relazione contrattuale con EAG andranno in prescrizione dopo un anno, a partire dalla fine dell’anno in cui la richiesta ha avuto luogo e il Cliente è venuto a conoscenza delle circostanze che giustificano la richiesta o delle quali avrebbe dovuto essere a conoscenza senza colpa grave. Tale previsione non si applica in caso di responsabilità di EAG per fatto doloso. Resta ferma l’applicabilità dei commi da 2 a 5 dell’articolo 199 del BGB.
13. Varie
13.1 Tutti gli accordi raggiunti all’atto della conclusione del contratto o successivamente che si discostino dalle presenti Condizioni Generali, nonché l’annullamento dei contratti individuali che erano stati conclusi, dovranno essere stipulati per iscritto per essere validi. Tale regola si applica anche all’annullamento o alla rinuncia al requisito della forma scritta. Le parti concordano sul fatto che le dichiarazioni sottoscritte inviate a mezzo fax o per posta elettronica mediante scansione soddisfano parimenti il requisito della forma scritta. In particolare, anche tutti i contratti individuali potranno essere inviati a EAG a mezzo fax o per posta elettronica mediante scansione. Salvo quanto diversamente convenuto, tutte le altre comunicazioni rientranti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto potranno essere inviate a mezzo posta elettronica (agli indirizzi di posta elettronica specificati da ciascuna parte all'altra parte per tali fini). Al contrario, gli accordi e le comunicazioni verbali a mezzo telefono non saranno sufficienti.
13.2 Il Cliente sarà legittimato a cedere i diritti derivanti dal proprio rapporto contrattuale con EAG soltanto dopo aver ricevuto il preventivo assenso scritto da parte di EAG.
13.3 Il Cliente qui dichiara il proprio consenso sul fatto che EAG potrà cedere in qualsiasi momento i propri diritti e obblighi derivanti dal presente contratto in tutto (assunzione di contratto) o in parte a una propria società collegata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e segg. della Legge sulle Società per Azioni (AktG). Qualora i legittimi interessi del Cliente siano pregiudicati da tale cessione, il Cliente potrà annullare il presente contratto senza preavviso alla data in cui la cessione diventa efficace.
14. Applicabilità della legge tedesca, foro compe-tente
14.1 Le presenti Condizioni Generali, assieme a tutti i contratti individuali conclusi tra EAG e il Cliente, sa-ranno disciplinate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale Tedesca, con l’esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita (Vienna, 1980).
14.2 Il foro competente esclusivo è Berlino (Germa-nia), nel caso in cui il Cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo di investimento particolare di diritto pubblico, oppure non abbia un foro competente in Germania.
15. Clausola di scindibilità
Qualora una o più clausole del presente contratto siano o diventino nulle o inefficaci, esse non pregiudicheranno l’efficacia delle rimanenti clausole. Le parti s’impegnano a sostituire una tale clausola inefficace con una clausola efficace che corrisponda a ciò che le parti avrebbero voluto concordare, in termini di scopo contrattuale, se fossero state consapevoli dell’inefficacia di tale clausola all'atto della conclusione del contratto. Ciò si applica a qualsiasi carenza o ambiguità delle clausole.
Settembre 2011